Bonus casa 2021
Per gli interventi che accedono alla detrazione IRPEF del 50% per le ristrutturazioni edilizie (bonus casa) è necessario trasmettere all’ENEA solo le informazioni sugli interventi che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili. La comunicazione dovrà essere effettuata attraverso il sito Enea.
Sono soggetti all’obbligo di invio dei dati all’ENEA i seguenti interventi:
– riduzione delle dispersioni termiche di pareti verticali, coperture e pavimenti;
– sostituzione di infissi;
– installazione di collettori solari, sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione, generatori di calore ad aria a condensazione, pompe di calore per climatizzazione degli ambienti, sistemi ibridi, microcogeneratori, sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore, installazione di generatori di calore a biomassa, installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati, sistemi di termoregolazione e building automazione, impianti fotovoltaici;
– installazione di elettrodomestici (forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici e asciugatrici), di classe energetica minima A+, ad eccezione dei forni la cui classe minima è la A. Piani cottura e lavasciuga non sono classificati. Gli acquisti effettuati nel 2021 sono ammessi al bonus mobili solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2020 (legge di Bilancio 2021, articolo 1, comma 58).
Ecobonus
I dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente che beneficiano dell’ecobonus del 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85% devono invece essere trasmessi attraverso il sito Enea.
Nel caso in cui la complessità dei lavori eseguiti non trovi adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall’ENEA, si può inviare la documentazione a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, al seguente indirizzo: ENEA – Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile – Via Anguillarese n. 301 – 00123 Santa Maria di Galeria (Roma).
Bonus facciate
Anche per il bonus facciate deve essere utilizzato il sito Enea.
L’invio della scheda descrittiva è richiesto esclusivamente per gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino il rifacimento dell’intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente complessiva totale dell’edificio.
Secondo quanto indicato nella circolare n. 2/E/2020 il calcolo della percentuale del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio deve essere effettuato sul totale della superficie complessiva disperdente (pareti verticali, pavimenti, tetti, infissi) confinante con l’esterno, vani freddi o terreno.
Nel caso in cui parti della facciata siano rivestite in piastrelle o altri materiali, che non rendono possibile interventi influenti dal punto di vista termico – se non mutando completamente l’aspetto dell’edificio – la verifica sul superamento del limite del 10% deve essere fatta eseguendo il rapporto tra la restante superficie della facciata interessata dall’intervento e la superficie totale lorda complessiva della superficie disperdente.
Mancato invio
L’omesso invio della comunicazione ha conseguenze diverse a seconda del tipo di agevolazione.
Per gli interventi di risparmio energetico agevolati con il bonus casa del 50%, la trasmissione all’ENEA dei dati è obbligatoria, ma nel caso in cui non venga effettuata non fa venir meno il diritto al bonus. Non è infatti prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda all’adempimento (Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019).
Per l’ecobonus, invece, la mancata trasmissione della scheda descrittiva comporta la decadenza dalla detrazione fiscale.
Analoga sanzione è prevista per il bonus facciate. Come indicato infatti nella circolare n. 2/E/2020, la mancata effettuazione dell’adempimenti non consente la fruizione della detrazione fiscale.
L’omesso invio può essere sanato ricorrendo alla remissione in bonis, che si perfeziona con il pagamento della sanzione di 258 euro e con l’invio della comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi che scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l’adempimento stesso (circolare 28 settembre 2012, n. 38/E, paragrafo 1.2).
Tale istituto è attivabile a condizione però che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore abbia avuto formale conoscenza.
BONUS FISCALI E COMUNICAZIONE ENEA
