Le misure in vigore nella Provincia di Como dal 3 al 10 marzo 2021

Con Ordinanza 711 del 1/3/2021 La regione Lombardia contestualmente dispone la sospensione della didattica in presenza e richiama le disposizioni dell’Art.2 del DPCM 14 Gennaio 2021 che dispone come segue:

a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di
cui al comma 1 (in questo caso la Provincia di COMO), salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate
esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di
salute.
Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente
necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei
limiti in cui la stessa è consentita. E’ consentito il rientro presso il
proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui
al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori
territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli
spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto;
b) è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o
privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o
abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio,
per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività
o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.
Lo
spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito,
nell’ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco
temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due
persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di
anni quattordici sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale
e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Sono consentiti
gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a
cinquemila abitanti e per una distanza non superiore a trenta
chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli
spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar,
pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del
catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano
rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il
contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a
domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di
confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la
ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle
adiacenze
. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di
quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25 l’asporto è consentito
esclusivamente fino alle ore 18,00.
Restano comunque aperti gli
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di
servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli
itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e
negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della
distanza interpersonale di almeno un metro.
d) sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei
musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi
servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il
rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemica.
5. Le misure previste dagli altri articoli del presente decreto, a
eccezione di quelle di cui all’art. 3, si applicano anche ai territori di cui
al presente articolo, ove per tali territori non siano previste analoghe
misure più rigorose.

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