D.L. 21/2022: buoni carburante non imponibili per i dipendenti
L’articolo 2, comma 1, D.L. 21/2022 prevede che “per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
In sostanza, il legislatore esclude da tassazione Irpef, in capo al lavoratore dipendente, il valore facciale dei buoni carburante ceduti a titolo gratuito da parte del datore di lavoro.