L’insieme delle spese anticipate in nome e per conto del cliente può comprendere una variegata platea di costi, che possono andare dalle spese postali, passando per le imposte di bollo, fino a qualsiasi altro costo legato alla prestazione eseguita.
La discriminante per qualificare come tali costi è la presenza della documentazione sottostante: infatti l’articolo 15 comma 1 numero 3 del DPR 633/72 qualifica come tali “le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate”.
Le spese anticipate in nome e per conto del cliente, se documentate, non concorrono a formare la base imponibile fiscale né previdenziale, quindi, anche per il contribuente in regime forfetario, non costituiscono ricavi o compensi imponibili; diversamente dai rimborsi spese non documentati e da quelli forfetari.
Non costituendo ricavi o compensi imponibili, tali spese, in sede di emissione della fattura, saranno separatamente indicate e non dovranno essere assoggettate a ritenuta d’acconto o IVA (che non interessano il contribuente in regime forfetario), nè a ritenuta previdenziale.