Per le aziende che assumono nel 2022 lavoratori a tempo indeterminato, a prescindere dall’età anagrafica, provenienti da tavoli di crisi aziendale sarà riconosciuto uno sgravio del 100% della quota di contribuzione datoriale per un massimo di 36 mesi entro il tetto massimo pari a 6.000 euro annui. L’incentivo spetta, alle sole aziende del settore privato, anche in caso di stabilizzazione o trasferimento. Quanto può risparmiare nel triennio il datore di lavoro?
Chi
E’ divenuto operativo l’esonero contributivo spettante ai datori di lavoro che assumono, nel periodo ivi considerato, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori subordinati, di qualunque età anagrafica:
– provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa;
– licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei sei mesi precedenti;
– impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle imprese.
Destinatari della misura sono esclusivamente i datori di lavoro privati, anche non aventi la natura di imprenditore (INPS, circ. n. 99/2022).
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L’incentivo spetta per:
– nuove assunzioni;
– trasformazioni a tempo indeterminato
– trasferimenti di soggetti provenienti da aziende la cui crisi aziendale sia stata gestita con il coinvolgimento dei componenti della struttura per la crisi d’impresa secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2022 (art. 1, c. 119, della legge n. 234/2021).
Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato, in primo luogo, al rispetto delle seguenti condizioni generali previste:
– regolarità DURC;
– assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
– rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Inoltre, va tenuto presente che l’incentivo non spetta:
– qualora l’assunzione violi il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto – entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto (3 mesi per i rapporti stagionali) – la propria volontà di essere riassunto;
– se presso il datore di lavoro che assume o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;
– con riferimento al contratto di somministrazione, i benefici economici legati all’assunzione sono trasferiti in capo all’utilizzatore.