Cosa si intende per “uso promiscuo”?
Si definisce “promiscuo”, l’immobile utilizzato in qualche modo sia per lo svolgimento dell’attività professionale/aziendale, sia quale abitazione del contribuente.
Il documento della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 25.7.2019 ha osservato che per gli immobili strumentali in piena proprietà, manca una norma che preveda espressamente la deducibilità degli interessi passivi corrisposti sui finanziamenti eventualmente contratti per il loro acquisto: l’articolo 54, comma 3, Tuir immobili ad uso promiscuo, si limita ad affermare soltanto che sono deducibili nella misura del 50% le spese per i servizi ad essi relativi.
Il CASO del Leasing…è un po’ più articolato.
Nel caso di immobili in leasing utilizzati promiscuamente è possibile dedurre un importo pari al 50% del canone o della rendita catastale, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di un altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’attività, verificando il momento della stipula del contratto.
Riassumendo la norma negli anni:
Data di stipula del contratto di locazione finanziaria per immobile promiscuo Trattamento fiscale applicabile
Contratti stipulati entro il 31.12.2006 È deducibile soltanto il 50% della rendita catastale.
Contratti stipulati dall’1.1.2007 fino al 31.12.2009 È possibile dedurre il 50% del canone a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a 15 anni.
Contratti stipulati dall’1.1.2010 fino al 31.12.2013 Non è consentita alcuna deduzione.
Contratti stipulati dall’1.1.2014 È possibile dedurre il 50% del canone a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a 12 anni.