Il regime contributivo per chi lavora in due stati: il regolamento 883/2004

Il problema si pone per i dipendenti che abbiano due redditi in due stati aderenti (sia come dipendenti che come autonomi).
Fatta eccezione per i casi di “distacco” del personale, la regola diviene la seguente:
Lo stato cui versare i contributi è quello di residenza se in tale stato il contribuente ha un reddito pari almeno al 25% del reddito complessivo prodotto contemporaneamente nei due stati.
Quindi per fare un esempio, se sono part-time in Svizzera al 75% per la società A ed in Italia al 25% per la società B allora la società svizzera dovrà versare i contributi del dipendente in Italia all’INPS eseguendo tutti gli adempimenti come se fosse un datore di lavoro italiano (lo stesso dovrebbe valere anche per reddito di lavoro autonomo prodotto nello stato di residenza vi sono dubbi al riguardo).
La società svizzera dovrà:
1) richiedere visura appositillata per l’Italia;
2) Richiedere il codice fiscale in Italia;
3) Richiedere il Modello A1 ai dipendenti interessati;
4) Iscriversi all’INPS come datore di lavoro;
5) Mensilmente presentare il modello Uniemens;
6) Versare i contributi all’inps calcolati sugli stipendi svizzeri con modello F24.
Se invece il reddito prodotto in Italia dal dipendente part-time è inferiore al 20% i contributi si versano in Svizzera all’AVS (il corrispondente dell’INPS).
Potrebbe capitare che per un periodo il dipendente lavori solo in Svizzera (no reddito in Italia): contributi all’AVS. Poi cambia idea e lavora solo in Italia e versa all’INPS. Poi magari mentre lavora in Italia accetta un part-time in Svizzera e cambiano le cose.
Caso pratico:
Posto che il dipendente, che correttamente abbia versato l’AVS fino ad oggi avendo un solo datore Svizzero, accetti un lavoro part-time in Italia e/o apra una partita IVA (da cui redditi oltre il 25% complessivo) cosa succede ai contributi versati alle rispettive gestioni?
In primo luogo il lavoro all’estero genera contribuzione figurativa; il che vuol dire che tali anni si sommano ai fini della maturazione del diritto alla pensione.
In secondo luogo in Svizzera c’è un sistema contributivo puro per cui non contano gli anni di contribuzione bensì “in base a quanto hai versato, si determina la somma della pensione dovuta al 65° anno di età”.
Dulcis in fundo: no contributi AVS no assegni familiari in svizzera ovviamente.

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