La legge 145/2018, ha introdotto il regime FORFETTARIO; tale regime prevede:
– il limite di euro 65.000 di ricavi e compensi percepiti nell’anno precedente (indipendentemente dall’attività svolta);
– l’applicazione di una imposta sostitutiva con aliquota unica del 15%, che sostituisce Irpef, addizionali e Irap.
Chi adotta il regime forfettario determina l’imponibile fiscale applicando ai compensi percepiti il coefficiente di redditività previsto per l’attività esercitata.
I contributi previdenziali obbligatori sono deducibili.
Il limite di euro 65.000 è previsto che sia ragguagliato ad anno.
Sono esclusi dal regime forfettario:
• i soggetti persone fisiche esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo che nell’anno precedente hanno superato la soglia di euro 65.000 di ricavi o compensi;
• gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività:
1. partecipano a società di persone, ad associazioni professionali o ad imprese familiari;
2. oppure (corollario del punto precedente) controllano, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
• le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
• i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
• i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
• le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.
È inoltre stato previsto che siano esclusi:
• coloro che hanno percepito, nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l’importo di euro 30.000; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato;
• coloro che nell’anno precedente abbiano sostenuto spese per il personale sia dipendente che assimilato (collaboratori, lavoro a progetto, utili di partecipazione agli associati, ecc.) per un importo superiore ad euro 20.000 lordi.
In particolare, nel caso di partecipazione in una s.r.l., il soggetto persona fisica che intraprenda un’attività di impresa o lavoro autonomo è escluso dal regime agevolato quando:
• la partecipazione determini, direttamente o indirettamente, il controllo della società;
• l’attività economica svolta dalla s.r.l. sia riconducibile a quella svolta dal soggetto in regime forfettario (si devono guardare i codici Ateco).
Al fine di favorire l’avvio di nuove attività, per il periodo di imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi, l’aliquota dell’imposta sostitutiva del 15% è ridotta al 5% al verificarsi delle tre condizioni:
• che il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività una diversa attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
• l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni,
• qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo di imposta precedente quello del riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di euro 65.000.
Come funziona il regime forfettario?
