Le criptovalute, come ad esempio il Bitcoin, sono un tipo di moneta virtuale utilizzata per le transazioni online.
Il possesso di Bitcoin, o altre valute virtuali, da parte di privati, può avere riflessi ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche. Si evidenzia, infatti, che alle operazioni di conversione di valuta virtuale si applicano i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali.
In particolare, ai fini reddituali può essere rilevante ogni conversione di Bitcoin (che generi plusvalenza) con un’altra valuta virtuale realizzata per effetto di una cessione a termine o a pronti, se la giacenza media dell’insieme dei cosiddetti “wallet”, ossia i portafogli elettronici, detenuti dal contribuente, ha superato il controvalore di 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi.
In questo caso la plusvalenza deve essere dichiarata nel quadro RT del modello Redditi PF, liquidando la relativa imposta sostitutiva del 26 per cento.
Infine, trattandosi di assets suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, le criptovalute devono essere altresì dichiarate nell’apposito quadro RW del modello Redditi PF, ma soltanto nei casi in cui siano “detenute” tramite intermediari non residenti.