Nuovo credito d’imposta Sanificazione Giugno-Luglio-Agosto 2021

L’art. 32 del D.L. n. 73/2021 (cd. “Sostegni-bis”) viene reintrodotto il credito d’imposta (già previsto dall’art.
125, D.L. 34/2020) per la sanificazione e l’acquisto di DPI limitatamente ai mesi di giugno, luglio ed
agosto 2021, al fine contrastare l’epidemia in atto in occasione della “riapertura” delle attività economiche.
Dal punto di vista tecnico, il legislatore ha scritto nuovamente il testo di legge, il quale, tuttavia, si discosta
da quello precedente solo in aspetti ben circostanziati, evidenziati di seguito:

 spettanza:
– nella misura del 30% (in luogo del precedente 60%) fino ad un massimo di €. 60.000 (in luogo del
precedente limite di €. 80.000), per un massimale di spesa pari a €. 200.000 (in luogo di €. 100.000).
– per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021
nel limite dello stanziamento di fondi di €. 200 milioni per l’anno 2021

 spese ammesse: permangono quelle riferite:
– alla sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati
– all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) ed altri dispositivi volti garantire la salute dei
lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per covid-19.

 beneficiari: rimangono le imprese, i professionisti, gli enti non commerciali, nonché le strutture ricettive
extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale.

 aspetti fiscali:
– è utilizzabile in compensazione nel mod. F24 o ad abbattimento di Irpef/Ires nel mod. Redditi 2022
– non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap.
Con apposito provvedimento dell’Agenzia sarà data attuazione alla misura.

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